(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifiche sviluppo tecnologico»; Visto, in particolare, l'art. 22 della succitata legge regionale n. 26/2005, il quale prevede che «allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita' di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonche' l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative piu' ampie di ricerca gia' in essere o da attivare anche con il supporto dei privati»; Visto, altresi', il comma 3 dell'anzidetto art. 22, come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19, il quale prevede che con regolamento regionale siano definite le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi sopra descritti; Visto l'art. 2 della succitata legge regionale n. 26/2005 che introduce, tra le altre, le definizioni di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico; Vista la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006; Ritenuto di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare; Visto l'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche; Visto il conseguente «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche» approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, recante, per quanto di competenza della Direzione centrale salute e protezione sociale, le schede riguardanti l'art. 22 della legge regionale n. 26/2005; Ritenuto che sia preminente interesse dell'Amministrazione regionale, promuovere ed attuare processi di innovazione, intesi quale attivita' di ricerca, diffusione e trasferimento della conoscenza, anche nel sistema della salute e della protezione sociale, al fine di realizzare un coordinamento delle iniziative e delle professionalita' gia' presenti sul territorio regionale in una visione unitaria che consenta di impostare una piu' efficace regia delle attivita' sostenute con risorse pubbliche; Considerato che sia conforme ai principi della legge regionale n. 26/2005 affrontare il tema dell'innovazione in una logica di sistema, sviluppando un coordinamento anche con gli interventi delle altre Direzioni, in particolare con la Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel comune settore del welfare; Precisato, ai fini di quanto sopra, che la Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in attuazione, rispettivamente, degli articoli 21 e 23 della sopra citata legge regionale n. 26/2005, ha gia' adottato i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 070/Pres. e al decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2007, n. 0120/Pres. dei quali si e' tenuto conto nella elaborazione del testo regolamentare e del documento sui costi ammissibili allegato sub 1 al medesimo; Esaminato il regolamento e il documento sui costi ammissibili prodotti dalla Direzione centrale salute e protezione sociale; Accertata la coerenza con i punti trattati in narrativa; Ritenuto, quindi, di approvare il sopradetto regolamento ed il documento sui costi ammissibili allegato sub 1 al medesimo; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1766 dd. 20 luglio 2007; Decreta: 1. E' approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento sulla concessione di contributi per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita' di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale» e il relativo documento sui costi ammissibili allegato sub 1 al medesimo, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY (Omissis)